La Rete Natura 2000
di Antonio Karabatsos
Con la Direttiva 92/43/CEE del 21/5/1992, successivamente modificata dalla Direttiva 97/62/CE del 27/10/97, l'Unione Europea tutela particolari specie animali e vegetali, c.d. di interesse comunitario, che "richiedono una protezione rigorosa", oltre ad indire, in maniera innovativa, la designazione di speciali aree di conservazione (c.d. progetto "Natura 2000"). Tale approccio è stato salutato con molto favore, poichè per la prima volta il problema della tutela delle specie veniva affrontato non solo con riferimento alla loro protezione, ma anche con riferimento alla conservazione dei rispettivi habitat. I parchi nazionali o regionali abbisognano infatti di strutture amministrative e di aree di una certa ampiezza, tali da giustificarne la creazione. Non così per i siti di Natura 2000, che sono diffusi capillarmente nel territorio nazionale, e che vincolano gli enti locali alla predisposizione di "piani di gestione". Per ulteriori approfondimenti su quest'ultimo aspetto clicca qui. Rimane comunque un regime di rigida protezione per molte specie, contestato da alcuni naturalisti. E purtroppo rimane anche la possibilità che certe opere siano comunque ritenute dalle autorità (e dagli autori delle relazioni tecniche) "compatibili" con i siti... grazie a pressioni, suggerimenti, influenze cui possono essere talvolta sottoposti gli enti locali. La discrezionalità delle amministrazioni è comunque necessaria, poichè i vincoli troppo rigidi sul territorio sarebbero un errore. Causerebbero infatti mali peggiori della cura: si pensi agli incendi dolosi di territori protetti.
Logo di Natura 2000 In Italia sono stati riconosciute parecchie centinaia di siti "Natura 2000", ciascuno caratterizzato dalla presenza delle particolari specie animali o vegetali indicate nella direttiva.
Il territorio tutelato (distinto in S.i.c. e Z.p.s.) può essere ampliato su proposta dell’ente competente (Regione o Provincia autonoma). - Modalità di tutela di
singoli habitat
Le misure potranno essere sia amministrative (es. vincolo di modifica alla zona) che contrattuali (es. contributi per il necessario sfalcio periodico ed il mantenimento costante dell’area prativa). Solo con misure di "dettaglio", effettuate su habitat dall'estensione ridotta, è possibile salvaguardare le specie vegetali o animali (in particolare di invertebrati) rare e molto localizzate.
Di conseguenza, nel caso ci si trovi di fronte ad un habitat minacciato e
già tutelato da "Natura 2000" sarà opportuno far apprestare una segnalazione dettagliata, ad opera di un soggetto accademicamente titolato, all’ente locale di competenza (Regione o Provincia autonoma), con una precisa proposta della tipologia di intervento. Tale possibilità non dovrebbe essere mai ventilata in maniera “ricattatoria” (sebbene affermare che si intende informare l’autorità giudiziaria non costituisca una “minaccia” in senso tecnico, e sia perfettamente lecito), ma potrà essere uno stimolo efficace se ci si trovasse di fronte a negligenze, disinteresse e sottovalutazione del problema da parte delle amministrazioni locali. Il progetto Natura 2000 è costato ai contribuenti molti milioni di € (consulenze di esperti, personale amministrativo impegnato nella identificazione e proposta delle aree protette, rapporti con il Ministero dell’Ambiente...); far fruttare in interventi concreti lo sforzo sostenuto è l’unica strada percorribile.
Per sollecitare interventi nelle aree non
tutelate da Natura 2000 e senza i requisiti per esserlo in un immediato
futuro, si rinvia a quanto osservato nell'articolo Il
naturalista e il territorio. |