La Rete Natura 2000

di Antonio Karabatsos


 

Con la Direttiva 92/43/CEE del 21/5/1992, successivamente modificata dalla Direttiva 97/62/CE del 27/10/97, l'Unione Europea tutela particolari specie animali e vegetali, c.d. di interesse comunitario, che "richiedono una protezione rigorosa", oltre ad indire, in maniera innovativa, la designazione di speciali aree di conservazione (c.d. progetto "Natura 2000").

Tale approccio è stato salutato con molto favore, poichè per la prima volta il problema della tutela delle specie veniva affrontato non solo con riferimento alla loro protezione, ma anche con riferimento alla conservazione dei rispettivi habitat.

I parchi nazionali o regionali abbisognano infatti di strutture amministrative e di aree di una certa ampiezza, tali da giustificarne la creazione. Non così per i siti di Natura 2000, che sono diffusi capillarmente nel territorio nazionale, e che vincolano gli enti locali alla predisposizione di "piani di gestione". Per ulteriori approfondimenti su quest'ultimo aspetto clicca qui.

Rimane comunque un regime di rigida protezione per molte specie, contestato da alcuni naturalisti. E purtroppo rimane anche la possibilità che certe opere siano comunque ritenute dalle autorità (e dagli autori delle relazioni tecniche) "compatibili" con i siti... grazie a pressioni, suggerimenti, influenze cui possono essere talvolta sottoposti gli enti locali.

La discrezionalità delle amministrazioni è comunque necessaria, poichè i vincoli troppo rigidi sul territorio  sarebbero un errore. Causerebbero infatti mali peggiori della cura: si pensi agli incendi dolosi di territori protetti.

Logo di Natura 2000

In Italia sono stati riconosciute parecchie centinaia di siti "Natura 2000", ciascuno caratterizzato dalla presenza delle particolari specie animali o vegetali indicate nella direttiva.


- Ampliamento del territorio tutelato

Il territorio tutelato (distinto in S.i.c. e Z.p.s.) può essere ampliato su proposta dell’ente competente (Regione o Provincia autonoma).
Nel caso si ritenga, quindi, di avere identificato un habitat in cui vivono alcune specie protette UE, ed esso non risulti già tutelato ai sensi di Natura 2000 (o proposto per una tutela – è quindi necessario informarsi preventivamente), sarà possibile assumere un ruolo propositivo nei confronti dell’ente locale inviando una dettagliata relazione scientifica, ad opera di un soggetto titolato nel settore (ricercatore o docente universitario, museo di scienze naturali, ecc.).

- Modalità di tutela di singoli habitat

Inoltre, l’assetto normativo può portare all’adozione, nelle zone protette, di misure di conservazione “che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato A e delle specie di cui all’allegato B presenti nei siti” (art. 4 co. 2 DPR 357/97).


Tale periodo di legge, così modificato nel 2003, sembra significare che l’ente locale può procedere anche ad interventi di dettaglio per tutelare, ad esempio, un singolo prato od un singolo stagno “minacciato” in cui siano presenti le specie di cui all'allegato B (che comprende sia le specie protette UE, che quelle designate per le z.p.s.).  

Le misure potranno essere  sia amministrative (es. vincolo di modifica alla zona) che contrattuali (es. contributi per il necessario sfalcio periodico ed il mantenimento costante dell’area prativa).

Solo con misure di "dettaglio", effettuate su habitat dall'estensione ridotta, è possibile salvaguardare le specie vegetali o animali (in particolare di invertebrati) rare e molto localizzate.

Di conseguenza, nel caso ci si trovi di fronte ad un habitat minacciato e già tutelato da "Natura 2000" sarà opportuno far apprestare una segnalazione dettagliata, ad opera di un soggetto accademicamente titolato, all’ente locale di competenza (Regione o Provincia autonoma), con una precisa proposta della tipologia di intervento.

Si ritiene che la mancata considerazione della segnalazione, specie se seguita dal successivo degrado dell’habitat, potrebbe essere alla base di una segnalazione documentata alla Procura della Repubblica con sede nel capoluogo regionale o provinciale, che indagherà per stabilire se vi siano gli estremi di un reato quale l’omissione di atti d’ufficio.

Tale possibilità non dovrebbe essere mai ventilata in maniera “ricattatoria” (sebbene affermare che si intende informare l’autorità giudiziaria non costituisca una “minaccia” in senso tecnico, e sia perfettamente lecito), ma potrà essere uno stimolo efficace se ci si trovasse di fronte a negligenze, disinteresse e sottovalutazione del problema da parte delle amministrazioni locali.

Il progetto Natura 2000 è costato ai contribuenti molti milioni di € (consulenze di esperti, personale amministrativo impegnato nella identificazione e proposta delle aree protette, rapporti con il Ministero dell’Ambiente...); far fruttare in interventi concreti lo sforzo sostenuto è l’unica strada percorribile.

 


Per sollecitare interventi nelle aree non tutelate da Natura 2000 e senza i requisiti per esserlo in un immediato futuro, si rinvia a quanto osservato nell'articolo Il naturalista e il territorio.